Art. 9.
(Incentivi alla costruzione di nuovi impianti nucleari).

      1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'APAT, sono determinate speciali misure di incentivazione da assegnare ai nuclei familiari, agli individui e alle imprese residenti in comuni ospitanti impianti di produzione dell'energia nucleare ad uso civile, sulla base dei seguenti criteri:

          a) i nuclei familiari, gli individui e le imprese residenti in comuni ospitanti impianti di produzione dell'energia nucleare ad uso civile godono di una riduzione della tariffa elettrica nazionale, stabilita dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

          b) i nuclei familiari, gli individui e le imprese residenti in comuni ospitanti impianti

 

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di produzione dell'energia nucleare ad uso civile godono dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);

          c) la diminuzione di introiti derivante dall'esenzione dall'ICI e dalla TARSU disposta ai sensi della lettera b) è compensata mediante versamento ai singoli comuni di somme equivalenti, determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'alinea.